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Martedì 7 Gennaio 2014


Di seguito si segnalano le principali novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.12.2013 n. 302:

-        Aiuto alla crescita economica (ACE): l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale è fissata in misura pari

o   al 4% per il 2014,

o   4,5% per il 2015 e

o   4,75% per il 2016.

L’aliquota sarà determinata con un apposito DM da emanare entro il 31.1 di ogni anno a decorrere dal 2017. Ai fini della determinazione dell’acconto IRES 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l’aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).

-        Detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica: è disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del:

o   65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013)

o   e del 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.

-        Perdite su crediti: per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione pro soluto del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), sarà possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. Tale novità è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.

-        Rivalutazione dei beni d’impresa: è stata “riproposta” la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio adottano i Principi contabili nazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

o   16% per i beni ammortizzabili e il

o   12% per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

-        Riallineamento dei valori civili e fiscali: è prevista la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni acquisiti con operazioni straordinarie effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012. Viene prevista la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali di beni materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni immobilizzate/di controllo, mediante l’assolvimento della stessa imposta sostitutiva del 16% o del 12% prevista per la rivalutazione. Se l’impresa intende riallineare tali valori, essa è tenuta a iscrivere nel passivo del bilancio una riserva in sospensione d’imposta.

-        Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni detenuti da persone fisiche: è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni posseduti e di partecipazioni non quotate nei mercati regolamentati alla data dell’1.1.2014, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote: 2% per le partecipazioni non qualificate e 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

-        Deducibilità del canone di leasing: è stata ridotta la “durata minima fiscale” dei contratti di leasing, nello specifico:

o   per i beni mobili si passa dai 2/3 a 1/2 del periodo di ammortamento;

o   per i beni immobili si passa dai 2/3 del periodo ammortamento con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo fisso di 12 anni. Le nuove regole trovano applicazione con riferimento ai contratti stipulati dall’1.1.2014.

-        Cessione del contratto di leasing: la cessione dei contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire, è soggetta ad imposta di registro (anche ove l’atto risulti soggetto ad IVA) nella misura del 4%. La base imponibile cui applicare tale aliquota va determinata come il “corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre il prezzo di riscatto”. Tale disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2014.

-        Transfer pricing e riflessi IRAP: è stabilito che la disciplina della rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del criterio del valore normale ex art. 110 c. 7 del TUIR è applicabile anche ai fini IRAP per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 (ossia dal 2008). Stante l’applicazione retroattiva, è previsto che fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione (dal 10% al 200%). Sono comunque confermate le sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento divenuto definitivo al 31.1.2013.

-        Somministrazione di alimenti e bevande anche mediante distributori automatici: è stata prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le operazioni effettuate dall’1.1.2014.

-        Deduzione per l’incremento occupazionale: dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 è prevista una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. La deduzione spetta fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del CE per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi.

-        Attività per imposte anticipate iscritte in bilancio – trasformazione in crediti d’imposta- estensione all’IRAP: viene prevista la possibilità/l’obbligo di applicare il regime di conversione in crediti d’imposta anche alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio ai fini IRAP. Per effetto delle modifiche, sono previste le seguenti ipotesi di trasformazione: in presenza di perdita civilistica, di perdita fiscale o di valore della produzione netta negativo, in caso di liquidazione volontaria.

-        Web tax: dal 1.7.2014 i soggetti passivi IVA devono effettuare gli acquisti di pubblicità on-line nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di partita IVA in Italia; gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei moti di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line devono essere acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita IVA in Italia. Il pagamento dell’acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari va effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario / postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.

-        Deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa: viene prevista la parziale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali (non immobili patrimoniali e immobili merce) dal reddito d’impresa in base alle seguenti percentuali:

o   30% per il 2013 e

o   20% dal 2014.

La deducibilità è riconosciuta secondo il principio di cassa. Resta, invece, indeducibile l’IMU ai fini IRAP.

-        Compensazione orizzontale dei crediti delle imposte dirette e dell’IRAP: i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte dirette, per un importo superiore a 15.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. A differenza dell’IVA non presuppone l’invio telematico della dichiarazione.

 

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